T.A.R. Toscana, Sezione I, 10 settembre 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 27 settembre 2013
[A] L’osservazione nella materia urbanistica si differenzia dall’intervento procedimentale disciplinato dall’art. 9 della medesima l. 241/1990, poiché costituisce una forma di collaborazione e di apporto del privato alla formazione dello strumento pianificatorio. [B] Sul dimensionamento residuo del Regolamento Urbanistico che non sia stato determinato con riferimento al Piano Strutturale. [C] L’Amministrazione, in taluni casi, non può limitarsi a “congelare” sic e simpliciter, con una opzione generale, le residue capacità edificatorie previste dal piano strutturale. [D] La scelta di bloccare tout court l’intera capacità edificatoria residua stabilita dal piano strutturale, senza un riferimento alle singole esigenze territoriali o a più generali motivi attinenti l’uso del territorio, appare irragionevole. [E] L’inefficacia del piano ad iniziativa privata può essere opposta dall’Amministrazione ai proprietari rimasti inerti nel quinquennio allorché assegni una nuova destinazione alla zona interessata. [F] In tema di interessi pretensivi il risarcimento può essere attribuito solamente ove sia possibile provare, quantomeno con rilevante probabilità, il conseguimento del bene della vita correlato all’interesse legittimo leso
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